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Sez. L, Sentenza n. 1702 del 17/02/1987 (Rv. 451088 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - I.N.A.I.L. - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - RESPONSABILITÀ - DI TERZI - AZIONE DI SURROGAZIONE DELL'I.N.A.I.L. NEI CONFRONTI DEL TERZO RESPONSABILE - VALORE CAPITALE DELLA RENDITA CONCESSA ALL'INFORTUNATO - OBBLIGO DI VERSAMENTO DEL TERZO - AGGIORNAMENTO DELLA RENDITA VITALIZIA DISPOSTO CON PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - PRESUNZIONE DI LEGITTIMITÀ DI DETTO PROVVEDIMENTO - SUSSISTENZA - EFFETTI - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - CONTENUTO - RIFERIMENTO DELLA PRESUNZIONE SUDDETTA ANCHE ALL'EFFETTIVO PAGAMENTO DELLA RENDITA AGGIORNATA IN FAVORE DELL'AVENTE DIRITTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451088-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - I.N.A.I.L. - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - RESPONSABILITÀ - DI TERZI - AZIONE DI SURROGAZIONE DELL'I.N.A.I.L. NEI CONFRONTI DEL TERZO RESPONSABILE - VALORE CAPITALE DELLA RENDITA CONCESSA ALL'INFORTUNATO - OBBLIGO DI VERSAMENTO DEL TERZO - AGGIORNAMENTO DELLA RENDITA VITALIZIA DISPOSTO CON PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - PRESUNZIONE DI LEGITTIMITÀ DI DETTO PROVVEDIMENTO - SUSSISTENZA - EFFETTI - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - CONTENUTO - RIFERIMENTO DELLA PRESUNZIONE SUDDETTA ANCHE ALL'EFFETTIVO PAGAMENTO DELLA RENDITA AGGIORNATA IN FAVORE DELL'AVENTE DIRITTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

In tema di infortuni sul lavoro, in ipotesi di Azione di surrogazione dell'Inail nei confronti del terzo responsabile, la presunzione di legittimità dell'atto amministrativo, che trova applicazione in relazione al provvedimento di aggiornamento della rendita vitalizia corrisposta all'assicurato, comporta che per superare tale presunzione il datore di lavoro, deve fornire precisi elementi che possano fondatamente far ritenere che tale aggiornamento sia inficiato da errori (senza che sia sufficiente la mera contestazione del provvedimento stesso), ma non riguarda anche il fatto dello effettivo pagamento della rendita aggiornata in favore dell'avente diritto, con la conseguenza che l'Inail non può ripeterne il maggior valore capitale sulla base del solo provvedimento di aggiornamento, dovendo fornire anche la prova di aver effettivamente corrisposto al beneficiario la rendita nella misura rivalutata. (V 3353/82, mass n 421336; (V 684/78, mass n 390026).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)