Sez. 3, Sentenza n. 6438 del 28/05/1992 (Rv. 477424 - 01)
Esecuzione forzata - Titolo esecutivo - Sentenza | Promovimento dell'esecuzione forzata - Titolo esecutivo da notificare - Sentenza di appello di conferma o di riforma - Sentenza d'appello di improcedibilità, inammissibilità o improponibilità del gravame - Notificazione della sentenza di primo grado - Necessità.
Esecuzione forzata - Titolo esecutivo - Sentenza
La sentenza di appello di sostituisce alla sentenza impugnata nei casi di conferma o di riforma, in cui ha per oggetto il contenuto della pretesa e non l'operato del primo giudice, ma non nei casi in cui dichiari l'inammissibilità, l'improponibilità o la improcedibilità del gravame, in cui da essa non scaturisce alcun giudicato sulla pretesa sostanziale; conseguentemente, mentre in caso di conferma o di riforma della sentenza di primo grado, il titolo esecutivo da notificare per promuovere l'esecuzione forzata è costituito dalla sentenza di appello, nel caso in cui questa sentenza dichiari solo l'inammissibilità, l'improponibilità o l'improcedibilità del gravame, il provvedimento da notificare come titolo esecutivo è quello del giudice di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)