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Sez. 2, Sentenza n. 8675 del 26/04/2005 (Rv. 580949 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Verbale di accertamento - Efficacia probatoria - Violazioni dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche - Rilevazioni compiute dai verbalizzanti - Efficacia fino a querela di falso - Configurabilità - Regolare funzionamento della strumentazione - Prova contraria - - Ammissibilità - Onere dell'opponente.
Stato
decisa il 2005-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580949-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Poichè nel giudizio d'opposizione a sanzioni amministrative il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova fino a querela di falso dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, essendo prive di efficacia probatoria solo le valutazioni del verbalizzante, l'accertamento delle violazioni delle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi delle apparecchiature previste dall'art.142 del codice della strada, atteso che il verbale fa fede fino a querela di falso dell'effettuazione di tali rilievi, mentre le risultanze di essi valgono fino a prova contraria, che può essere data dall'opponente con la dimostrazione del difetto di funzionamento di tali dispositivi da fornirsi in base alle concrete circostanze di fatto. (Nella specie è stata cassata la sentenza del giudice di pace che, nell'annullare la sanzione amministrativa irrogata a seguito di rilevazione dell'eccesso di velocità compiuta mediante strumentazione denominata Telelaser, non aveva svolto alcun accertamento nè aveva in alcun modo argomentato sulla possibilità che in concreto l'apparecchiatura utilizzata presentasse difetti di funzionamento).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Strada art. 142 CORTE COST., (Reg. Esec. Cod. Strada art. 345), Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)