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Sez. 1, Sentenza n. 7667 del 18/08/1997 (Rv. 506835 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Violazione delle norme del codice della strada sui limiti di velocità - Rilevamento del superamento di detti limiti a mezzo apparecchiature omologate autovelox - Verbale conseguente di accertamento dell'infrazione - Opposizione all'ordinanza ingiunzione - Efficacia probatoria del verbale di accertamento - Limiti - Mancata trasmissione del rilievo fotografico - Ininfluenza - Acquisibilità d'ufficio - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506835-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di violazione dei limiti di velocità nella circolazione stradale, rilevabili, a norma del comma sesto dell'art. 142 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo n. 285 del 1992, a mezzo di apparecchiature debitamente omologate, si rende ininfluente - di per sè - il fatto che, nel giudizio di opposizione proposto avverso la relativa ordinanza ingiunzione del pagamento della sanzione amministrativa, il Prefetto non trasmetta il rilievo fotografico effettuato a mezzo di apparecchiatura "autovelox". Ciò, in quanto, da un lato, ben può il giudice, ove lo ritenga necessario, acquisire il rilievo fotografico in questione, e, dall'altro, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova - in sè - e fino a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e descritti senza margini di apprezzamento, nonché della sua provenienza dal pubblico ufficiale. Da ciò consegue che l'accertamento delle violazioni delle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base delle verbalizzazioni dei rilievi delle apparecchiature previste dal detto art. 142, facendo prova, il verbale in questione, fino a querela di falso, dell'effettuazione di tali rilievi, e fermo restando che le risultanze di essi valgono - invece - fino a prova contraria, che può essere data, dall'opponente, in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento di tali dispositivi, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 142 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)