Sez. 1, Sentenza n. 7013 del 28/03/2006 (Rv. 590903 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ | Accertamento a mezzo apparecchiatura elettronica "telelaser" - Legittimità - Assenza di dispositivo per la documentazione fotografica - Rilevanza - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ
In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, deve ritenersi legittima la misurazione effettuata mediante apparecchio telelaser omologato, secondo il disposto dell'art. 142, comma sesto, del codice della strada, trattandosi di apparecchiatura idonea a determinare, in modo chiaro e accertabile, come richiesto dall'art. 345 del regolamento di esecuzione del suddetto codice, la velocità del veicolo e non essendo prescritto, nè dalla norma primaria, nè da quella regolamentare, che le apparecchiature elettroniche siano munite di dispositivi che forniscano una documentazione fotografica dell'accertamento dell'infrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 142 CORTE COST., (Reg. Esec. Cod. Strada art. 345)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)