Sez. 1, Sentenza n. 6237 del 24/11/1981 (Rv. 417036 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - PROVA DELLA MANCANZA DI MEZZI SUFFICIENTI - ONERE DEL CONIUGE RICHIEDENTE L'ASSEGNO - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - PROVA DELLA MANCANZA DI MEZZI SUFFICIENTI - ONERE DEL CONIUGE RICHIEDENTE L'ASSEGNO - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
In tema di separazione personale, il coniuge il quale chieda lo assegno di mantenimento è dispensato dall'Onere di provare di non disporre di mezzi economici sufficienti per il proprio mantenimento nel caso di mancata contestazione da parte dell'altro coniuge dello stato di impossidenza. (V 1727/81, mass n 412411; (V 792/81, mass n 411270; (V 255/75, mass n 373461).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 37, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)