Sez. 1, Sentenza n. 792 del 09/02/1981 (Rv. 411270 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - PRESUPPOSTI - ONERE PROBATORIO RELATIVO - SPETTANZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - PRESUPPOSTI - ONERE PROBATORIO RELATIVO - SPETTANZA.*
In tema di separazione personale, l'insufficienza o la Mancanza di mezzi economici del coniuge costituisce elemento costitutivo del diritto al mantenimento, con la conseguenza che grava su costui l'Onere di provare la propria impossidenza o, comunque, di non disporre di mezzi economici sufficienti per il suo mantenimento. (Conf 255/75, mass n 373461; (Conf 3515/72, mass n 361451).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)