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Sez. 1, Sentenza n. 7277 del 19/04/1999 Ud. (dep. 08/06/1999) Rv. 213713 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Motivo di ricorso che abbia investito la Corte genericamente del controllo della motivazione, senza lamentare l'applicabilità della legge n. 267 del 1997 - Dichiarazioni predibattimentali di coimputati o imputati in procedimenti connessi rilevanti ai fini della decisione e non confermate in dibattimento - Valutazione, da parte della Cassazione, della conformità della motivazione al diritto sopravvenuto - Necessità.
Stato
decisa il 1999-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213713-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Una volta che sia stato chiesto, con il ricorso per cassazione, il controllo della motivazione sul punto relativo alle dichiarazioni predibattimentali rese da coimputati o imputati in procedimenti connessi, e gli elementi di prova desunti dalla lettura dei relativi verbali siano rilevanti ai fini della decisione, la Corte di cassazione, indipendentemente dall'eventuale eccezione di parte che reclami, a norma dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997 e della declaratoria di illegittimità costituzionale "in parte qua" dell'art. 513 cod. proc. pen. intervenuta con sentenza n. 361 del 1998 della Corte costituzionale, l'inutilizzabilità delle dette dichiarazioni, deve controllare la conformità della motivazione alle regole del diritto sopravvenuto, rilevando anche se la sentenza impugnata si fondi su elementi conoscitivi il cui uso non sia più consentito dalla legge.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 609, Legge 07/08/1997 num. 267 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)