Sez. L, Sentenza n. 1375 del 09/02/1988 (Rv. 457514 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL 2 FEBBRAIO 1961 PER I DIPENDENTI ELETTRICI IN TEMA DI QUATTORDICESIMA MENSILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL 2 FEBBRAIO 1961 PER I DIPENDENTI ELETTRICI IN TEMA DI QUATTORDICESIMA MENSILITÀ.*
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito, la cui valutazione è censurabile, in Sede di legittimità, soltanto per violazione o falsa applicazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (nella specie, la C.S. ha confermato la sentenza del merito la quale, interpretando la disciplina collettiva istitutiva della quattordicesima mensilità (art. 21 C.C.n.L. 2 febbraio 1961 e successive Disposizioni dei contratti collettivi per i dipendenti elettrici), aveva ritenuto che essa non recasse alcuna deroga al principio generale della posticipazione della retribuzione o della postnumerazione - secondo cui le retribuzioni periodiche si riferiscono, in difetto di deroga, al precedente periodo di prestazione lavorativa - ma, che, configurando detta mensilità quale corresponsione annuale e stabilendone il pagamento nel mese di giugno, fosse destinata a remunerare anche la prestazione lavorativa del secondo semestre dell'anno precedente). (Conf 2872/87, mass n 451994).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)