diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7091 del 05/07/1990 (Rv. 468136 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE - INTERESSI SU CREDITI DI IMPOSTA - TASSABILITÀ - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1990-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468136-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE - INTERESSI SU CREDITI DI IMPOSTA - TASSABILITÀ - DECORRENZA.*

In tema di IRPEF, gli interessi maturati sui crediti di imposta del contribuente nei confronti dell'amministrazione non vanno inclusi nell'imponibile, nel vigore del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, perché hanno natura compensativa, e, quindi, non sono qualificabili né come reddito di capitale, né come reddito d'impresa (artt. 41 e 44 del citato decreto). Tale principio, peraltro, è stato modificato dall'art. 56 del testo unico approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, ai sensi del quale tutti gli interessi, conseguiti dal soggetto che produce reddito d'impresa, sono assoggettati a tassazione, e la relativa innovazione opera retroattivamente per i periodi d'imposta precedenti, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988 n. 42, ove sia stata presentata dichiarazione conforme alla disciplina di cui al predetto d.P.R. n. 917 del 1986 (senza che sia configurabile un contrasto con l'art. 53 della Costituzione, trattandosi di tassazione collegata ad imponibile indicato dallo stesso contribuente).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 41, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 44, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 52 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 56, DPR 04/02/1988 num. 42 art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)