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Sez. 1 - , Ordinanza n. 20946 del 22/08/2018 (Rv. 650226 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Notifica di provvedimento impugnabile - A mezo P.E.C. - Presso il domicilio eletto anagrafico - Idoneità a far decorrere il termine breve - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650226-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

La notifica telematica di un provvedimento impugnabile non può essere effettuata presso il procuratore domiciliatario in senso fisico, in mancanza di elezione dell'indirizzo PEC dello stesso come domicilio digitale della parte, risultando una tale notifica inesistente ed insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ. con conseguente inapplicabilità del termine breve per l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Legge 27/01/1994 num. 53 PENDENTE, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)