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Sez. L, Sentenza n. 2690 del 26/03/1997 (Rv. 503286 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Successivo collocamento in cassa integrazione - Riforma della sentenza recante l'ordine di reintegrazione - Ripetibilità del trattamento economico - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503286-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

A seguito della sentenza pretorile che dichiari l'illegittimità del licenziamento ed ordini la reintegrazione nel posto di lavoro, il datore di lavoro, sia adempiente che inadempiente all'ordine suddetto, è comunque obbligato a corrispondere la retribuzione dovuta in ragione della riaffermata vigenza della "lex contractus" e della ininterrotta continuità del rapporto di lavoro con conseguente equiparazione della mera utilizzabilità delle energie lavorative del dipendente alla loro effettiva utilizzazione, in considerazione della disponibilità del lavoratore a riprendere servizio; pertanto il lavoratore reintegrato, che sia stato successivamente collocato in cassa integrazione, ha diritto, al pari di ogni altro lavoratore sospeso, all'anticipazione da parte del datore di lavoro del relativo trattamento dovuto dall'I.N.P.S. senza che la riforma in appello della sentenza recante l'ordine di reintegrazione possa incidere sul diritto alle somme a tale titolo percepite, delle quali il lavoratore non è tenuto alla restituzione al pari delle somme percepite a titolo di retribuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 336

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)