Sez. L, Sentenza n. 315 del 13/01/1993 (Rv. 480244 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) | Inosservanza dell'ordine relativo da parte del datore di lavoro - Obbligazione retributiva di quest'ultimo - Persistenza - Riforma in appello limitata all'ordine di reintegrazione - Influenza - Esclusione - Obbligazione retributiva per il periodo successivo alla pronuncia d'appello - Insussistenza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale)
A seguito della sentenza pretorile che dichiari l'illegittimità del licenziamento ed ordini la reintegrazione nel posto di lavoro, l'obbligo del datore di lavoro, inottemperante a tale ordine, di corrispondere la retribuzione dovuta in virtù del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 secondo comma, legge 20 maggio 1970 n. 300, si fonda sulla riaffermata vigenza della "lex contractus" e sulla ininterrotta continuità del rapporto di lavoro con la correlativa equiparazione alla effettiva utilizzazione delle energie lavorative del dipendente, della mera utilizzabilità di esse, in relazione alla disponibilità del lavoratore, ove richiesto, a riprendere servizio (salvo la prova contraria, a carico del datore di lavoro, della mancanza di detta disponibilità); pertanto la riforma in appello di tale statuizione (con sentenza che, pur confermando l'annullamento del licenziamento, rimuova quell'ordine escludendo l'applicabilità dell'art. 18 cit.) non incide sul diritto alle retribuzioni maturate, che possono essere chieste anche in separato giudizio (di cognizione, non di esecuzione, dato il venir meno del titolo esecutivo) - in applicazione dei principi posti dall'art. 2126 cod. civ. con riguardo al rapporto lavorativo di fatto - mentre nessuna retribuzione si rende dovuta per il periodo successivo alla pronuncia d'appello, per il quale non opera più la predetta equiparazione, rimanendo caducato l'ordine di reintegrazione con effetto dal dì della pubblicazione della sentenza di riforma, inidonea, peraltro, a travolgere, prima del suo passaggio in giudicato, gli atti esecutivi già perfezionatisi al momento della pubblicazione stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 337, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)