diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2856 del 17/05/1979 (Rv. 399176 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO PER RAPPRESAGLIA RELATIVO A RAPPORTO NON ANCORA DISCIPLINATO DALL'ART 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - NULLITA EX ART 4 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - EFFETTI - DISCIPLINA EX ART 8 LEGGE CITATA - ESCLUSIONE - DISCIPLINA GENERALE DEL CODICE CIVILE - APPLICABILITA - INADEMPIENZA RECIPROCA E MORA DEL CREDITORE - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1979-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399176-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO PER RAPPRESAGLIA RELATIVO A RAPPORTO NON ANCORA DISCIPLINATO DALL'ART 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - NULLITA EX ART 4 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - EFFETTI - DISCIPLINA EX ART 8 LEGGE CITATA - ESCLUSIONE - DISCIPLINA GENERALE DEL CODICE CIVILE - APPLICABILITA - INADEMPIENZA RECIPROCA E MORA DEL CREDITORE - CONFIGURABILITA.*

Nei rapporti di lavoro, ai quali non sia ancora applicabile lo art 18 dello statuto dei lavoratori, gli effetti del licenziamento dichiarato nullo ai sensi dell'art 4 della legge n 604 del 1966 (cosiddetto licenziamento per rappresaglia) non sono disciplinati, in via di estensione analogica, dalla normativa dettata dall'art 8 della legge predetta per la diversa ipotesi dell'annullamento del licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, bensi, in Mancanza di espressa regolamentazione, dalla disciplina generale del codice civile. Ne consegue che, con la dichiarazione di nullita dell'atto estintivo del rapporto di lavoro subordinato, le obbligazioni contrapposte, nascenti dal contratto, rimangono integre, ponendo le parti in una posizione di inadempienza reciproca, originata dall'iniziale rifiuto del creditore di riceversi la prestazione di lavoro e di versare il corrispettivo pattuito, realizzandosi cosi una fattispecie regolata dalle norme che disciplinano l'inadempimento delle obbligazioni nei contratti con prestazioni corrispettive, con particolare riferimento alla mora del creditore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1207 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)