Sez. 2, Sentenza n. 1987 del 14/03/1985 (Rv. 439900 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONI DEL CONTRATTO) - DISCIPLINA EX ARTT. 1337 E 1338 COD. CIV. - FUNZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI COMPRAVENDITA DI UN BENE DEL DEMANIO MARITTIMO AGEVOLMENTE RICONOSCIBILE COME INCOMMERCIABILE.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONI DEL CONTRATTO) - DISCIPLINA EX ARTT. 1337 E 1338 COD. CIV. - FUNZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI COMPRAVENDITA DI UN BENE DEL DEMANIO MARITTIMO AGEVOLMENTE RICONOSCIBILE COME INCOMMERCIABILE.*
Le norme degli art. 1337 e 1338 cod. civ. mirano a tutelare nella fase precontrattuale il contraente di buona fede ingannato o fuorviato da una situazione apparente, non conforme a quella vera, e, comunque, dalla ignoranza della causa d'Invalidità del contratto che gli è stata sottaciuta, ma se vi è colpa da parte sua, se cioè egli avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, venire a conoscenza della reale situazione e, quindi, della causa di Invalidità del contratto, non è più possibile applicare le norme di cui sopra. (nella specie, la cosiddetta ha confermato la decisione del merito, con cui si è escluso che il privato al quale la regione aveva venduto un bene del Demanio marittimo dello stato, potesse pretendere il risarcimento del danno conseguente alla nullità della compravendita, giacché l'incommerciabilità della res, quale causa d'Invalidità negoziale, era obiettivamente ed agevolmente riconoscibile). (Conf 2603/74, mass n 371043; (Conf 3387/73, mass n 367329; (Conf 1493/73, mass n 364248; (Conf 2325/72, mass n 359693; (Conf 2459/66, mass n 324765).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1338
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)