Sez. L, Sentenza n. 8844 del 28/04/2005 (Rv. 581467 - 01)
PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - AZIENDE MUNICIPALIZZATE | Trattamento pensionistico degli ex dipendenti AMAN (ora ARIN) assunti prima del 30 novembre 1963 - Diritto alla pensione aziendale più una quota della pensione già CPDEL - Basi imponibili relative ai due trattamenti - Emolumenti fissi e continuativi, compresi l'ERI e la maggiorazione dell'8% - Computabilità.
PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - AZIENDE MUNICIPALIZZATE
I dipendenti della azienda municipalizzata ARIN (già AMAN) assunti in data anteriore al 30 novembre 1963 in base al regolamento organico 22 settembre 1945 hanno diritto ad un doppio trattamento di pensione "con conguaglio", nel senso che la pensione erogata dalla CPDEL viene trattenuta dall'azienda e solo una parte di essa, proporzionata ai contributi versati dal dipendente in costanza di rapporto di lavoro, è versata al dipendente in aggiunta al trattamento aziendale; da tale meccanismo deriva la necessità di adeguare le basi retributive utili dei due trattamenti, in modo da garantire l'omogeneità dei valori di riferimento (come esplicitato nella delibera aziendale n. 404 del 1987); in tale quadro è confermata la computabilità anche sulla pensione aziendale di tutti gli elementi retributivi fissi e continuativi (e fra questi dell'ERI e della maggiorazione dell'8%).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1983 num. 55 art. 30, Legge 26/04/1983 num. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)