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Sez. L, Sentenza n. 12730 del 19/12/1998 (Rv. 521821 - 01)

PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - AZIENDE MUNICIPALIZZATE | Base di calcolo del trattamento pensionistico dei dipendenti degli enti locali - Computabilità di tutti gli emolumenti fissi e continuativi - Indennità di presenza (o di incentivazione) - Inclusione.
Stato
decisa il 1998-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521821-01

PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - AZIENDE MUNICIPALIZZATE

Ai sensi dell'art. 30 legge 26 aprile 1983 n. 131, possono rientrare nel trattamento pensionistico dei dipendenti degli enti locali (al quale, nella specie, faceva riferimento la disciplina del trattamento pensionistico aziendale previsto per i dipendenti dell'ex Azienda Municipalizzata Acquedotto Napoli - A.M.A.N.) tutti gli emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione dell'attività lavorativa; pertanto, è computabile in detto trattamento l'indennità di presenza (o di incentivazione) computata per 280 giornate l'anno in ragione dell'espressa previsione contenuta nell'art. 12 della legge 11 aprile 1955 n. 379.

Riferimenti normativi: Legge 26/04/1983 num. 131 art. 30 CORTE COST., Legge 11/04/1955 num. 379 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)