Sez. 1, Sentenza n. 4312 del 01/08/1995 Cc. (dep. 15/09/1995) Rv. 202455 - 01
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione dall'estero - Custodia cautelare all'estero | Detraibilità della durata complessiva della pena da espiare in Italia - Cittadino italiano già detenuto all'estero per altre cause - Computo del periodo successivo alla notifica del provvedimento ai fini estradizionali - Esclusione - Limiti - Individuazione del titolo della detenzione - Competenza dello Stato estero - Sussistenza.
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione dall'estero - Custodia cautelare all'estero
Ai fini della quantificazione della pena definitiva da espiare, è da escludersi la detraibilità della detenzione sofferta all'estero a titolo di espiazione definitiva per un reato diverso da quello per il quale è stata chiesta l'estradizione sia pure per il periodo successivo alla notifica all'imputato ivi detenuto dell'ulteriore provvedimento restrittivo a fini estradizionali. Tale principio, tuttavia, subisce una deroga nelle ipotesi in cui lo Stato ove il soggetto sia detenuto per altre cause stabilisce che il titolo di privazione della libertà personale dell'essere l'ordine di arresto a fini estradizionali e non l'espiazione della pena.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 722 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 722 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)