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Sez. 5, Sentenza n. 23882 del 14/04/2004 Cc. (dep. 25/05/2004) Rv. 228102 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - CUSTODIA CAUTELARE ALL'ESTERO | Computabilità ai fini della durata massima complessiva della custodia cautelare - Condizione costituita dall'essere stato il soggetto detenuto in conseguenza della domanda di estradizione - Differimento della consegna da parte dello Stato estero - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-04-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228102-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - CUSTODIA CAUTELARE ALL'ESTERO

Ai sensi dell'art. 722 cod.proc.pen., la custodia cautelare all'estero va computata i fini del termine complessivo di durata massima di detta misura alla sola condizione che essa sia stata sofferta in conseguenza della domanda di estradizione, nulla rilevando che, deliberata l'estradizione, l'effettiva consegna del soggetto sia stata differita per volontà dello Stato estero. (Principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso in cui, avendo l'estradando fornito false generalità all'atto dell'arresto provvisorio, il competente organo giudiziario dello Stato estero, nell'accogliere la domanda di estradizione, aveva stabilito che la effettiva consegna del soggetto all'autorità italiana avesse luogo solo dopo l'espiazione della pena per il suddetto reato di false generalità)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 722 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 722 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)