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Sez. U, Sentenza n. 5123 del 26/05/1994 (Rv. 486773 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere | Insegnante assunta quale supplente da una certa data agli effetti giuridici e da una successiva data agli effetti economici - Domanda di responsabilità nei confronti del direttore didattico per mancato conferimento dell'incarico secondo la graduatoria e di risarcimento nei confronti del Ministero della P.I. per mancata retribuzione tra le due date - Giurisdizione del giudice ordinario e rispettivamente del giudice amministrativo - Sussistenza - Distinzione - Presentazione di domanda di esatto adempimento ovvero di risarcimento sulla base dell'inadempimento - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486773-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere

Nel caso in cui un'insegnante, assunta in servizio in qualità di supplente con decorrenza da una certa data agli effetti giuridici e da una successiva data agli effetti economici, agisca nei confronti del direttore didattico e del Ministero della P.I., facendo valere la responsabilità civile del primo ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, in relazione al mancato conferimento dell'incarico di supplenza spettantele secondo l'ordine di graduatoria, e chiedendo alla P.A., a titolo di risarcimento, la retribuzione - con rivalutazione ed interessi - non percepita per il periodo compreso fra le due date anzidette, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla prima domanda (relativa a lite che verte fra privati); mentre è invece devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia relativa alla domanda proposta contro il Ministero, atteso che, qualora si controverta - in materia di pubblico impiego - sull'inadempimento della P.A. relativamente ad un obbligo scaturente direttamente da leggi o regolamenti, la causa deve essere devoluta alla cognizione del giudice al quale spetta la giurisdizione del rapporto, a nulla rilevando, ai fini della giurisdizione, la circostanza che, sul presupposto dell'inadempimento, sia stata proposta domanda di esatto adempimento ovvero si pretenda il risarcimento del danno.

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 22, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 23, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)