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Sez. 6, Sentenza n. 13409 del 04/07/1990 Ud. (dep. 11/10/1990) Rv. 185519 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE PREORDINATA ALLO SPACCIO DI STUPEFACENTI - ELEMENTO MATERIALE - PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE - ELEMENTI NECESSARI - INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1990-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185519-01

STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE PREORDINATA ALLO SPACCIO DI STUPEFACENTI - ELEMENTO MATERIALE - PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE - ELEMENTI NECESSARI - INDIVIDUAZIONE.*

Per la sussistenza del delitto di associazione per delinquere di cui all'art. 75 della legge n. 685 del 1975 è necessario che, fra tre o più persone, sia raggiunto un accordo a carattere generale e permanente, diretto alla realizzazione di un indeterminato programma di delinquenza in materia di sostanze stupefacenti, destinato a perdurare anche dopo la consumazione dei singoli reati e che sia sorretto da un'adeguata organizzazione idonea ad agevolare l'attività dei singoli associati, per la realizzazione del comune scopo criminoso. Ne consegue che, per ritenere sussistente la compartecipazione di un soggetto al delitto di associazione per delinquere, occorre la dimostrazione chiara e certa della volontà del soggetto di entrare a far parte dell'associazione per apportare un concreto contributo alla realizzazione dello scopo comune, e cioè all'attuazione del programma di delinquenza per il quale l'associazione è stata costituita. (V mass n 170232; (V mass n 170229; (V mass n 182338; (Conf mass n 179288).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1985 num. 685 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)