Sez. L, Sentenza n. 17152 del 24/06/2008 (Rv. 603882 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE | Sospensione cautelare dal servizio a seguito di procedimento penale - Art. 32 CCNL del Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale - Interpretazione alla luce dei principi costituzionali di ragionevolezza, non colpevolezza e buon andamento della P.A. (Corte cost., sentt. n. 447 del 1995, n. 239 del 1996, n. 145 del 2002) - Rilevanza - Termine massimo quinquennale di efficacia della sospensione cautelare dal servizio - Applicabilità ad ogni ipotesi di sospensione - Sussistenza.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE
In tema di sospensione cautelare del pubblico dipendente in caso di procedimento penale, l'art. 32 del CCNL del Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale del settembre 1995 deve essere interpretato in conformità ai principi costituzionali di ragionevolezza, di presunzione di non colpevolezza e di buon andamento della P.A. - siccome tenuti in considerazione dalla stessa Corte costituzionale nelle sentenze n. 447 del 1995, n. 239 del 1996 e n. 145 del 2002 relative alla disciplina legale sulla sospensione del dipendente pubblico dal servizio (art. 9 legge n. 19 del 1990; art. 110 del d.P.R. n. 43 del 1988; art. 4 legge n. 97 del 2001) - sicché il termine massimo di cinque anni di conservazione di efficacia della sospensione cautelare dal servizio, previsto dal comma 8, deve reputarsi operante per ogni sospensione cautelare determinata da un procedimento penale e cioè sia per il rinvio a giudizio non preceduto o non accompagnato da una misura restrittiva della libertà personale (comma 2), sia per la sospensione, prevista dal comma 3, che, nella ricorrenza delle medesime condizioni di cui al comma 2, l'azienda può prolungare (come verificatosi nella specie) una volta cessato lo stato di restrizione della libertà personale del dipendente sospeso d'ufficio dal servizio (comma 1).
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 01/09/1995 art. 32, DPR 28/01/1988 num. 43 art. 110 CORTE COST., Legge 07/02/1990 num. 19 art. 9 CORTE COST., Legge 27/03/2001 num. 97 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)