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Sez. 3, Sentenza n. 5562 del 14/09/1983 (Rv. 430504 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - TRANSAZIONE - CONTROVERSIA SULL'ESISTENZA, SULL'EFFICACIA E SULLA RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO AGRARIO - TRANSAZIONE CONTENENTE LA PATTUIZIONE DI UN TERMINE DI SCADENZA INFERIORE A QUELLO MINIMO LEGALE, MA FISSATO IN FUNZIONE DELLE RECIPROCHE CONCESSIONI - VALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1983-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430504-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - TRANSAZIONE - CONTROVERSIA SULL'ESISTENZA, SULL'EFFICACIA E SULLA RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO AGRARIO - TRANSAZIONE CONTENENTE LA PATTUIZIONE DI UN TERMINE DI SCADENZA INFERIORE A QUELLO MINIMO LEGALE, MA FISSATO IN FUNZIONE DELLE RECIPROCHE CONCESSIONI - VALIDITÀ.*

È legittima la sottrazione di un contratto di affitto di fondo rustico alla disciplina vincolistica attraverso la fissazione di un termine di scadenza del rapporto inferiore a quello minimo legale, qualora le parti, in presenza di una controversia sull'esistenza, sull'efficacia e sulla risoluzione di un contratto agrario soggetto a Disposizioni inderogabili, abbiano definito la lite pattuendo, nella transazione, un termine di scadenza fissato in funzione delle reciproche concessioni attuate con il negozio transattivo. (Conf 4760/82, mass n 422730).*

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)