Sez. L, Sentenza n. 4760 del 01/09/1982 (Rv. 422730 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DEFINIZIONE DI LITE TRA LE PARTI: TRAMITE TRANSAZIONE - PATTUIZIONE NELLA TRANSAZIONE IN FUNZIONE DELLE RECIPROCHE CONCESSIONI ATTUATE DI UN TERMINE DI SCADENZA DEL RAPPORTO INFERIORE A QUELLO MINIMO LEGALE - LEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DEFINIZIONE DI LITE TRA LE PARTI: TRAMITE TRANSAZIONE - PATTUIZIONE NELLA TRANSAZIONE IN FUNZIONE DELLE RECIPROCHE CONCESSIONI ATTUATE DI UN TERMINE DI SCADENZA DEL RAPPORTO INFERIORE A QUELLO MINIMO LEGALE - LEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE.*
È legittima la sottrazione di un contratto di affitto di fondo rustico - anche nel caso di conduttore che non sia coltivatore diretto - alla disciplina vincolistica, attraverso la fissazione di un termine di scadenza del rapporto inferiore a quello minimo legale, qualora le parti, in presenza di una controversia sull'esistenza, sull'efficacia e sulla risoluzione di un contratto agrario soggetto a Disposizioni inderogabili, abbiano definito la lite pattuendo nella transazione un termine di scadenza la cui durata sia stata fissata in funzione delle reciproche concessioni attuate nel negozio transattivo. In tal caso, il termine per la proposizione della eventuale impugnativa ai sensi dell'art. 2113 cod. civ. decorre dalla scadenza del termine suddetto, essendo irrilevante una protrazione di fatto del possesso del fondo da parte del conduttore, la quale non abilita quest'ultimo neanche ad avvalersi del disposto dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, stante la novazione del titolo del possesso verificatasi per effetto del negozio transattivo. (V 4634/76).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)