Sez. 3, Sentenza n. 3932 del 01/07/1985 (Rv. 441503 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - TRANSAZIONE - CONTENUTO - SOSTITUZIONE DELLO ORIGINARIO CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO CON ALTRO RAPPORTO AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE IN GODIMENTO DI UNA MAGGIORE ESTENSIONE DEL FONDO VERSO UN SUPERIORE CORRISPETTIVO - NOVAZIONE OGGETTIVA - CONFIGURABILITÀ - IMPUGNAZIONE DELLA TRANSAZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - TRANSAZIONE - CONTENUTO - SOSTITUZIONE DELLO ORIGINARIO CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO CON ALTRO RAPPORTO AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE IN GODIMENTO DI UNA MAGGIORE ESTENSIONE DEL FONDO VERSO UN SUPERIORE CORRISPETTIVO - NOVAZIONE OGGETTIVA - CONFIGURABILITÀ - IMPUGNAZIONE DELLA TRANSAZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*
Qualora le parti sostituendo - a seguito di transazione - allo originario contratto di affitto di fondi rustici un altro rapporto avente ad oggetto la concessione in godimento di una maggiore estensione del fondo dietro corrispettivo superiore a quello precedente, danno luogo ad una novazione oggettiva, il nuovo rapporto non si diversifica ma configura affitto di fondi rustici, con la conseguenza che il termine per l'impugnazione della transazione inizia a decorrere, a norma dell'art. 23 della legge n. 11 del 1971, dalla data di scadenza del termine finale del nuovo rapporto di affitto. (V 5562/83, mass n 430504; (V 4760/82, mass n 422730; (V 1557/80, mass n 405129).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)