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Sez. 5, Sentenza n. 8970 del 12/04/2013 (Rv. 626303 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE | Società impiantate nel Mezzogiorno - Esenzione IRPEG ex art. 105 del d.P.R. n. 218 del 1978 - Rilevanza nella formazione dell'utile civilistico - Computo ai fini del riporto a nuovo esercizio delle perdite - Condizioni - Rapporto con l'art. 5, commi 2 e 3, della l. n. 91 del 1979 - Norma di interpretazione autentica - Alterazione del meccanismo agevolativo - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626303-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

In tema di agevolazioni d'imposta di carattere territoriale, l'art. 105 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, come modificato dall'art. 14, comma quinto, della l. 1 marzo 1986, n. 64, ha introdotto l'esenzione totale dall'IRPEG del reddito in favore delle imprese che si costituiscono in forma societaria ed impiantano nuove iniziative produttive nei territori del mezzogiorno; il reddito prodotto concorre, tuttavia, a formare l'utile civilistico di un dato anno d'imposta, per cui, se il periodo chiude in perdita, va esclusa la possibilità che questa sia computata in diminuzione del reddito complessivo per i periodi d'imposta successivi, poiché, ai sensi dell'art. 102 del T.U.I.R. "ratione temporis" vigente, il riporto delle perdite va diminuito dei proventi esenti da imposta per la parte eccedente i componenti negativi non dedotti. A tale disciplina nulla aggiunge l'art. 5, commi secondo e terzo, della l. 29 marzo 1979, n. 91, di conversione del d.l. 30 gennaio 1979, n. 23, norma di interpretazione autentica con cui si ribadisce che, per l'ipotesi di società che svolga attività in luoghi diversi o più attività, l'esenzione è riconosciuta in funzione del luogo - meridione d'Italia - e della fonte - investimenti produttivi - del reddito prodotto (ed a tal fine è necessaria una contabilità diversificata, ex art. 26, secondo comma, del d.P.R. n. 601 del 1973, che è ripreso dall'art. 5 del d.l. n. 23 del 1979) ma non altera il predetto meccanismo agevolativo, quale sopra enunciato.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 26, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 105, Legge 29/03/1979 num. 91 CORTE COST., Legge 01/03/1986 num. 64 art. 14 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 23 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)