Sez. 5, Sentenza n. 2222 del 31/01/2011 (Rv. 616526 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE | Esenzione I.r.p.e.g. ex art. 105 d.P.R. n. 218 del 1978 - Condizioni - Società di capitali sostitutiva dell'ente territoriale nella gestione di servizi pubblici - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE
Il beneficio dell'esenzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, previsto dall'art. 105 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, come modificato dall'art. 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nei confronti delle imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori del Mezzogiorno d'Italia, indicati nell'art. 1, del d.P.R. citato, non trova applicazione allorché l'attività espletata non costituisca una nuova iniziativa, ma sostituisca quella svolta in termini di servizi da parte della P.A., non essendo dette norme, che hanno natura eccezionale, suscettibili d'interpretazione analogica ed estensiva. (Fattispecie relativa a società per azioni che aveva rilevato la gestione dell'acquedotto, della rete fognaria e del depuratore, in precedenza appartenenti al Comune e delle analisi di tutti i liquidi, in precedenza eseguite dal laboratorio della Provincia).
Riferimenti normativi: DPR 06/03/1978 num. 218 art. 105, Legge 01/03/1986 num. 64 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)