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Sez. 5, Sentenza n. 1964 del 30/01/2006 (Rv. 586720 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE | IRPEG - Esenzione ai sensi dell'art. 105 del d.P.R. n. 218 del 1978 e dell'art. 14 della legge n. 64 del 1986 - Condizioni - Costituzione dell'impresa in forma di società - Novità dell'iniziativa produttiva - Sussistenza - Espressa previsione dell'intento di realizzare l'attività nei territori del Mezzogiorno nell'atto costitutivo - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586720-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

In tema di agevolazioni tributarie, per beneficiare dell'esenzione dall'IRPEG prevista dall'art. 105 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (come modificato dall'art. 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64) per le imprese operanti nei territori del Mezzogiorno, sono sufficienti due requisiti, ossia la costituzione dell'impresa in forma societaria e la novità dell'iniziativa produttiva, mentre non è necessaria l'espressa previsione, nell'atto costitutivo della società, dell'intento di realizzare l'attività nei territori suindicati.

Riferimenti normativi: DPR 06/03/1978 num. 218 art. 105, Legge 01/03/1986 num. 64 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)