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Sez. 1, Sentenza n. 5754 del 08/11/1979 (Rv. 402384 - 01)

SICILIA - LAVORI PUBBLICI - IN GENERE - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE STIPULATO DALLA REGIONE SICILIANA - CLAUSOLA DI RINUNCIA ALL'IMPUGNAZIONE DEL LODO ARBITRALE PER ERRORES IN IUDICANDO - ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE REGIONALE SICILIANA N 21 DEL 1973 - CONSEGUENTE OBBLIGATORIETA DEL CAPITOLATO GENERALE PER LE OPERE PUBBLICHE DELLO STATO APPROVATO CON DPR N 1063 DEL 1962 - OPERATIVITA DELLA PREDETTA CLAUSOLA - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1979-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402384-01

SICILIA - LAVORI PUBBLICI - IN GENERE - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE STIPULATO DALLA REGIONE SICILIANA - CLAUSOLA DI RINUNCIA ALL'IMPUGNAZIONE DEL LODO ARBITRALE PER ERRORES IN IUDICANDO - ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE REGIONALE SICILIANA N 21 DEL 1973 - CONSEGUENTE OBBLIGATORIETA DEL CAPITOLATO GENERALE PER LE OPERE PUBBLICHE DELLO STATO APPROVATO CON DPR N 1063 DEL 1962 - OPERATIVITA DELLA PREDETTA CLAUSOLA - PERSISTENZA.*

Anche dopo l'entrata in vigore della legge regionale siciliana 26 marzo 1973, n 21, conservano vigore le clausole dei contratti di appalto stipulati in precedenza dalla regione siciliana che comportino la rinuncia all'impugnazione del lodo arbitrale per errores in iudicando, in quanto l'art 51 del nuovo capitolato generale per le opere pubbliche dello stato (DPR 16 luglio 1962, n 1063) - la cui osservanza e stata resa obbligatoria, con la legge predetta, per tutte le opere pubbliche di Competenza della regione siciliana - nel richiamare, per l'impugnazione della pronuncia arbitrale, le Disposizioni del codice di rito, implica, secondo la disciplina dell'art 829 cod proc civ, la nullita della rinuncia convenzionale all'impugnazione solo per gli errores in procedendo, non gia per quelli in iudicando. Ne consegue la piena validita delle clausole negoziali di rinunzia alla predetta impugnazione, stipulate in precedenza, anche se espresse attraverso il richiamo, nel concreto regolamento negoziale, dell'art 49 del precedente capitolato generale (DM 28 maggio 1895), che tale rinunzia prevedeva in via generale. (Conf 5522/78, mass n 395308).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., DM 28/05/1895 art. 49, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 51, Legge Reg. Sicilia 26/03/1973 num. 21 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)