Sez. 1, Sentenza n. 5522 del 24/11/1978 (Rv. 395308 - 01)
SICILIA - LAVORI PUBBLICI - IN GENERE - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE STIPULATO CON L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE SICILIANA - CLAUSOLA DI RINUNCIA ALL'IMPUGNAZIONE DEL LODO ARBITRALE PER ERRORI IN IUDICANDO, SECONDO LA DISCIPLINA DEL CAPITOLATO GENERALE APPROVATO CON DM 28 MAGGIO 1895 - ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE REGIONALE SICILIANA N 21 DEL 1973 - CONSEGUENTE OBBLIGATORIETA DEL CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO DELLO STATO APPROVATO CON DPR N 1063 DEL 1962 - OPERATIVITA DELLA PREDETTA CLAUSOLA - PERSISTENZA.*
SICILIA - LAVORI PUBBLICI - IN GENERE - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE STIPULATO CON L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE SICILIANA - CLAUSOLA DI RINUNCIA ALL'IMPUGNAZIONE DEL LODO ARBITRALE PER ERRORI IN IUDICANDO, SECONDO LA DISCIPLINA DEL CAPITOLATO GENERALE APPROVATO CON DM 28 MAGGIO 1895 - ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE REGIONALE SICILIANA N 21 DEL 1973 - CONSEGUENTE OBBLIGATORIETA DEL CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO DELLO STATO APPROVATO CON DPR N 1063 DEL 1962 - OPERATIVITA DELLA PREDETTA CLAUSOLA - PERSISTENZA.*
La clausola di un contratto di appalto di opere pubbliche, stipulato con l'amministrazione regionale siciliana, la quale, con ricezione pattizia della disciplina dettata dall'art 49 dell'allora vigente capitolato generale per i lavori pubblici dello stato approvato con DM 28 maggio 1895, comporti rinuncia all'impugnazione del lodo arbitrale per errori in iudicando, rimane operante anche dopo l'entrata in vigore della legge regionale siciliana 26 marzo 1973 n 21, il cui art 9 ha reso obbligatorio, per tutte le opere di Competenza dell'amministrazione regionale, il capitolato generale di appalto dello stato approvato con DPR 16 luglio 1962 n 1063. Infatti, l'art 51 di detto ultimo capitolato, nel richiamare, per l'impugnazione della pronuncia arbitrale, le Disposizioni del codice di rito, implica, secondo la disciplina dettata dall'art 829 cod proc civ, la nullita della rinuncia convenzionale all'impugnazione per errori in procedendo, ma non anche di quella per errori in iudicando. Ne consegue che questa norma, pur di immediata applicabilità , stante la sua natura processuale, anche ai contratti stipulati precedentemente, per i questa norma, pur di immediata applicabilita, stante la sua natura quali sia ancora pendente il giudizio arbitrale (non essendo stata ancora depositata la decisione), non e tale da incidere sulla validita della menzionata clausola.*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., DM 28/05/1895 art. 49, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 51, Legge Reg. Sicilia 26/03/1973 num. 21 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)