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Sez. 1, Sentenza n. 6931 del 08/04/2004 (Rv. 571970 - 01)

SICILIA - LAVORI PUBBLICI - IN GENERE | Appalto di opere pubbliche stipulato con l'Amministrazione Regionale Siciliana o con enti locali Siciliani - Clausola di rinuncia all'impugnazione del lodo arbitrale per errori <in iudicando> - Secondo il capitolato generale approvato con D.M. 28 maggio 1895 - Entrata in vigore della legge Regionale Siciliana n. 21 del 1973 - Sostituzione automatica della clausola ex art. 1339 cod. civ. - Affermazione - Conseguenze - Applicabilità del capitolato generale ex d.P.R. n. 1063 del 1962.
Stato
decisa il 2004-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571970-01

SICILIA - LAVORI PUBBLICI - IN GENERE

In tema di clausole arbitrali contenute nei contratti di appalto di opere pubbliche stipulati con enti locali siciliani, l'art. 49, secondo comma, D.M. 28 maggio 1895 (Capitolato generale per i lavori pubblici dello Stato), previgente, ma astrattamente applicabile <ratione temporis>, in quanto richiamato nel contratto d'appalto stipulato da un Comune (nella specie: Comune di Messina), il quale prevede che <<la sentenza arbitrale non sarà soggetta né ad appello né a ricorso per Cassazione, ai quali rimedi le parti espressamente rinunziano>>, configura una rinunzia l'impugnativa del lodo, limitata - in quanto tale - a far valere i soli vizi <in iudicando>. Tuttavia, l'art. 9 della legge Regionale Siciliana n. 21 del 1973, il quale impone - oltre che all'Amministrazione regionale - anche agli enti locali di tale Regione, l'applicazione del capitolato generale approvato con il d.P.R. n. 1063 del 1962 (anch'esso abrogato, ma del pari - in astratto - invocato <ratione temporis>), contenente una diversa disciplina dei rimedi avverso le decisioni arbitrali, ha operato una inserzione automatica di clausole, anche in sostituzione di quella, suddetta, difforme, apposta dalle parti, in tutti i contratti stipulati da quei soggetti che - come il Comune di Messina - era tenuto ad osservare quella previsione legislativa, a partire dalla sua entrata in vigore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1339, Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 26/03/1973 num. 21 art. 9, Decr. Minist. Lavori pubblici 28/05/1895 art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)