Sez. 1 - , Sentenza n. 2889 del 19/07/2018 Cc. (dep. 22/01/2019) Rv. 276161 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Appello cautelare - Incompetenza funzionale o per materia - Annullamento del provvedimento adottato da giudice incompetente – Legittimità - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
In tema di appello cautelare, il tribunale che, anche d'ufficio, rilevi l'incompetenza per materia o funzionale del giudice, deve annullare, a norma dell'art. 24 cod. proc. pen., il provvedimento impugnato. (Fattispecie relativa a ordinanza di sostituzione della custodia cautelare con quella degli arresti domiciliari adottata da giudice per le indagini preliminari funzionalmente incompetente e annullata dal tribunale, con conseguente ripristino della misura sostituita e trasmissione degli atti al giudice competente, in cui la Corte ha affermato l'inapplicabilità in via analogica della disposizione eccezionale di cui all'art. 27 cod. proc. pen. relativa alla sola ordinanza applicativa della misura e non a quella di sostituzione della stessa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)