Sez. 4, Sentenza n. 1526 del 11/12/2013 Ud. (dep. 15/01/2014) Rv. 258515 - 01
COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN APPELLO | Incompetenza funzionale determinata ex artt. 51 e 328 cod. proc. pen. - Trasmissione degli atti direttamente al giudice distrettuale - Illegittimità.
COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN APPELLO
Nel caso di incompetenza funzionale determinata ai sensi degli artt. 51, comma terzo bis e 328, comma primo bis, cod. proc. pen., stante l'assimilazione della competenza funzionale a quella per materia, è illegittima la statuizione con la quale la Corte d'appello, annullando la sentenza di giudizio abbreviato emessa dal G.i.p. circondariale, disponga la restituzione degli atti direttamente al giudice distrettuale, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 328 com. 1 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)