Sez. 4, Sentenza n. 5312 del 09/11/2016 Cc. (dep. 03/02/2017) Rv. 269076 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | G.i.p. incompetente - Poteri del tribunale del riesame - Valutazione dell'urgenza - Necessità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
Il tribunale del riesame, qualora rilevi l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, anche se non dichiarata da quest'ultimo, deve verificare la sussistenza del requisito dell'urgenza che legittima il giudice incompetente ad adottare misure cautelari (conforme Cass., sez. 4, sent. n. 5313 del 2017, non massimata). (In motivazione la S.C. ha inoltre escluso che, nel giudizio di riesame avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. dal g.i.p. indicato come competente, il tribunale del riesame possa sindacare la ricorrenza dei presupposti di urgenza ritenuti con ordinanza, non autonomamente impugnata, emessa dal giudice dichiaratosi incompetente).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)