Sez. 1, Sentenza n. 2586 del 03/10/1997 Ud. (dep. 27/02/1998) Rv. 209957 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - PREMEDITAZIONE | Caratteri - Elementi costitutivi - Differenza rispetto all'aggravante dell'aver agito con crudeltà - Ragioni.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - PREMEDITAZIONE
In materia di omicidio aggravato, la premeditazione va distinta dalle sevizie e dalla crudeltà. La premeditazione consiste, infatti, in una particolare intensità del dolo,: nella risoluzione criminosa, che permane ferma nell'animo dell'agente per un apprezzabile periodo di tempo e fino alla commissione del reato; la crudeltà rivela, invece, una particolare qualità dell'animo del delinquente, il suo carattere, e non un suo stato d'animo o il dolo, per cui sono indifferenti la freddezza d'animo e l'intensità del dolo; consiste nell'assenza di quei sentimenti di pietà che contraddistinguono l'uomo civile, di cui, sul piano oggettivo, sono segni esteriori il mezzo usato e le modalità dell'azione, che, in ogni caso, devono, consistere in un "quid pluris" rispetto alla "ordinaria" produzione dell'evento, da valutarsi anche in relazione ai mezzi disponibili.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 61 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 577
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)