Sez. U, Sentenza n. 45101 del 31/10/2001 Ud. (dep. 17/12/2001) Rv. 220219 - 01
SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO - CAVE | Regione Campania - Disciplina dettata dalla legge regionale 13 dicembre 1985 n. 54, come modificata dalla legge 13 aprile 1995 n. 17 - Continuazione dell'attività cavatoria in assenza di domanda di prosecuzione o dopo il diniego dell'autorizzazione - Reati configurabili.
SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO - CAVE
In tema di coltivazione di cave nell'ambito della regione Campania, dopo l'entrata in vigore della legge regionale 13 dicembre 1985 n. 54, come modificata dalla legge 13 aprile 1995 n. 17, che ne ha subordinato la prosecuzione alla presentazione di apposita domanda documentata nel termine di sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, qualora l'esercizio continui senza che sia presentata tempestiva domanda di prosecuzione o dopo il diniego dell'autorizzazione, ove prescritta, da parte della competente autorità regionale, è configurabile il reato di cui all'art. 20, lett. a), legge 28 febbraio 1985 n. 47, se la cava risulti in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, o il reato di cui all'art. 1-sexies del d.l. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, se la cava risulti in contrasto con i vincoli esistenti nella zona.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 art. 1 sexies CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST., Legge Reg. Campania 13/12/1985 num. 54 art. 36 CORTE COST., Legge Reg. Campania 13/04/1995 num. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)