Sez. 3, Sentenza n. 5583 del 06/04/1995 Cc. (dep. 17/05/1995) Rv. 203482 - 01
Bellezze naturali (protezione delle) - In genere | Cave - Attività di coltivazione in zone soggette a vincolo paesaggistico - Legge Regione Campania n. 54 del 1985 - Prosecuzione dell'attività - Semplice proposizione della domanda ex art. 36 primo comma legge reg. citata - Sufficienza - Esclusione.
Bellezze naturali (protezione delle) - In genere
L'art. 36 della legge regionale della Campania 13 dicembre 1985, n. 54 consente previa autorizzazione la prosecuzione dell'attività di coltivazione della cava nelle zone non espressamente destinate a ciò dallo strumento urbanistico vigente e senza autorizzazione in quelle deputate a tale scopo, mentre è rimasta identica la disciplina per le cave poste in zone soggette a vincolo paesaggistico ex legge 29 giugno 1939, n. 1497 e legge 8 agosto 1985, n. 431. Il consentire la prosecuzione della gestione della cava sulla base della semplice proposizione della domanda ex art. 36, primo comma, legge regionale citata non considera i successivi terzo e quarto comma della stessa disposizione e finisce con il predisporre un regime più favorevole per le zone soggette a vincolo paesaggistico rispetto anche a quelle "non espressamente destinate dallo strumento urbanistico vigente" all'attività cavatoria con palese violazione degli artt. 3 e 9 della Costituzione, mentre viene ad incidere sul reato previsto dallo art. 1-sexies legge n. 431 del 1985, consentendo con norma regionale una temporanea ed indeterminata temporalmente disapplicazione di una disposizione penale in una determinata parte del territorio nazionale in contrasto con uniforme giurisprudenza costituzionale. (Cfr. Corte Cost. sent. n. 79 del 1993).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 sexies CORTE COST., Legge Reg. Campania 13/12/1985 num. 54 art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)