diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 36640 del 10/07/2014 Ud. (dep. 02/09/2014) Rv. 260334 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 7 della legge 31 maggio 1965 n. 575 - Delitto tentato - Applicabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260334-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE

La circostanza aggravante prevista dall'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche, si applica ai reati contemplati nella detta disposizione anche nel caso di condotta rimasta allo stadio del tentativo. (In motivazione, la Corte ha precisato che il disposto normativo deve essere interpretato secondo l'intenzione del legislatore, identificabile nella volontà di contrastare in maniera più efficace il comportamento di coloro che, colpiti da misura di prevenzione, commettono reati di particolare natura).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)