Sez. 5, Sentenza n. 809 del 17/02/2000 Cc. (dep. 13/04/2000) Rv. 216457 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 7 della legge 31 maggio 1965 n. 575 - Applicabilità anche al delitto tentato - Fattispecie in tema di estorsione.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE
La circostanza aggravante prevista dall'articolo 7 della legge 31 maggio 1965 n. 575 (misure di prevenzione e antimafia) e successive modifiche, si applica ai reati contemplati nella detta disposizione anche nel caso di reato rimasto allo stadio del tentativo. (Nella specie la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante in parola al delitto di tentata estorsione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)