Sez. 5, Sentenza n. 21733 del 09/11/2005 (Rv. 584952 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Controversia tra sostituto e sostituito - Litisconsorzio necessario sostanziale tra sostituto, sostituito e amministrazione finanziaria - Sussistenza - Conseguenze - Ritenuta fiscale applicata dal comune, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 413 del 1991, sull'indennità di esproprio - Litisconsorzio necessario tra contribuente, comune ed amministrazione finanziaria - Sussistenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la controversia tra sostituito e sostituto d'imposta che investa la legittimità delle ritenute operate da quest'ultimo si configura come una causa che deve essere definita in contraddittorio con l'amministrazione finanziaria. In particolare, nella ipotesi di controversia proposta dai contribuenti che contestano la quota di ritenuta fiscale che il comune ha trattenuto sull'indennità corrisposta per la cessione bonaria di alcuni terreni soggetti a procedimento di espropriazione per pubblica utilità, l'ente locale non è anche ente impositore, ma soltanto sostituto d'imposta per un rapporto impositivo che fa capo come destinatario all'amministrazione finanziaria dello Stato, con la conseguenza che sussiste litisconsorzio necessario, di carattere sostanziale e non meramente processuale, tra i contribuenti, il comune e l'amministrazione finanziaria.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST., Legge 31/12/1992 num. 546 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)