Sez. U, Sentenza n. 517 del 27/07/1999 (Rv. 529029 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - CONTENZIOSO IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. E DELLE COMMISSIONI: RAPPORTI - IN GENERE | Ritenute d'acconto - Controversia tra sostituto e sostituito - Giurisdizione delle Commissioni tributarie - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - CONTENZIOSO IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. E DELLE COMMISSIONI: RAPPORTI - IN GENERE
Le controversie tra sostituito e sostituto d'imposta relative alla legittimità delle ritenute d'acconto operate dal secondo, sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie atteso che la legittimità della ritenuta non integra una mera questione pregiudiziale, suscettibile di essere delibata incidentalmente, ma dà luogo ad una causa di natura tributaria avente carattere pregiudiziale, la quale deve essere definita con effetti di giudicato sostanziale, dal giudice cui la relativa cognizione spetta per ragioni di materia, in litisconsorzio necessario con l'amministrazione finanziaria (nella specie si controverteva sulla legittimità delle ritenute operate sulle somme dovute in conseguenza di cessione volontaria di beni destinati all'esproprio avvenuta in epoca precedente all'entrata in vigore della legge n. 413 del 1991).
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST., Legge 31/12/1992 num. 546 art. 1, Legge 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)