Sez. 3, Sentenza n. 806 del 17/03/1972 (Rv. 356979 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Se, a norma dell'art 2697 cod civ, ciascuna delle parti ha l'Onere di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore, spetta al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne la attendibilita e la concludenza, scegliere fra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee o dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, rientrando cio nel suo potere discrezionale ai sensi dell'art 116 cod proc civ. (Conf 2526'71, mass n 353570).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)