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Sez. 3, Sentenza n. 575 del 01/03/1974 (Rv. 368350 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368350-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Se, a norma dell'art 2697 cod civ, ciascuna delle parti ha l'Onere di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore, spetta al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne la attendibilita e la concludenza, scegliere fra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee o dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, rientrando cio nel suo potere discrezionale ai sensi dell'art 116 cod proc civ. (Conf 806'72, mass n 356979; 2526'71, mass n 353570).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)