Sez. U, Sentenza n. 13433 del 09/06/2006 (Rv. 590065 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Sindacato di legittimità della Corte di cassazione - Limiti - Censure attinenti alla pretesa ultrapetizione - Esclusione - Fattispecie in tema di espropriazione per pubblica utilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO
In sede di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato, per motivi attinenti alla giurisdizione, le Sezioni unite della Corte di cassazione possono rilevare l'eventuale superamento dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, ma non possono estendere il sindacato al modo in cui la giurisdizione è stata esercitata, in rapporto a quanto denunciato dalle parti, come nel caso di pretesa ultrapetizione, che concreta un "error in procedendo" (nella specie, per avere il giudice amministrativo riscontrato la sostanziale inesistenza della dichiarazione di pubblica utilità, per non esservi mai stata l'approvazione del progetto definitivo di opera pubblica, mentre il motivo di gravame si sarebbe fondato sulla cessazione degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità per decorso del tempo).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)