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Sez. U, Ordinanza n. 27335 del 18/11/2008 (Rv. 605600 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Sindacato devoluto alle Sezioni Unite della Corte di cassazione - Rispetto dei limiti esterni della giurisdizione - Ammissibilità - Denuncia di error "in iudicando" - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605600-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO

Il sindacato delle sezioni unite della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale riguarda esclusivamente il rispetto dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo e non può estendersi alle censure volte a far valere un "error in iudicando", in quanto il vizio lamentato, ove pure sussistente, atterrebbe all'esplicazione interna del potere giurisdizionale riservato al giudice amministrativo. Nella specie, le S.U. hanno dichiarato inammissibile il ricorso col quale si censurava la violazione del principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario al Capo dello Stato, (art. 8 del d.P.R. n. 1199 del 1971), da parte del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., DPR 24/11/1971 num. 1199 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)