diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 10291 del 27/06/2003 (Rv. 564669 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Sindacato di legittimità della Corte di cassazione - Limiti - Censure attinenti all'erronea declaratoria, da parte del Consiglio di Stato, di inammissibilità o irricevibilità di appello proposto avverso la decisione del TAR - Deducibilità con ricorso alle Sezioni Unite - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564669-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO

Poiché il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è limitato al controllo dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, ovvero all'esistenza dei vizi che attengono all'essenza della funzione giurisdizionale, e non al modo del suo esercizio (cui attengono, invece, gli errori "in iudicando" o "in procedendo"), è inammissibile il ricorso per cassazione con cui ci si dolga dell'eventuale errore commesso dal Consiglio di Stato nel dichiarare l'inammissibilità o l'irricevibilità dell'appello proposto allo stesso Consiglio contro decisioni di primo grado, detta censura attenendo alle modalità di esercizio dei poteri spettanti al giudice investito dell'esame stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)