Sez. L, Sentenza n. 7613 del 05/06/2001 (Rv. 547290 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Art. 4, comma nono bis, D.L. n. 787 del 1985, convertito nella legge n. 45 del 1986 - Effetti - Riconoscimento con efficacia retroattiva del diritto alla riliquidazione d'ufficio delle pensioni - Interessi e rivalutazione sul relativo credito - Calcolo - Criteri.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
A seguito dell'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica (avente, quindi, efficacia retroattiva) dell'art. 19, comma primo, della legge n. 843 del 1978 contenuta nell'art. 4, comma nono bis, del D.L. n. 787 del 1985 (convertito nella legge n. 45 del 1986) la riliquidazione della prestazione previdenziale già riconosciuta deve avvenire dalla data di maturazione dei relativi crediti, sicché sulle somme dovute per rate maturate e non ancora soddisfatte gli interessi e la rivalutazione maturano (cumulativamente, sino all'entrata in vigore dell'art.16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991 e limitatamente al rispettivo maggiore importo, per il periodo successivo) dalla scadenza di ciascun rateo di pensione, a nulla rilevando che l'originaria liquidazione fosse corretta alla luce della normativa allora vigente, giacché la responsabilità ("ex re") per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali, analogamente a quella prevista dall'art. 429 cod. proc. civ., prescinde dall'imputabilità del ritardo a colpa del debitore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1985 num. 787 art. 4 com. 9 n. 2, Legge 28/02/1986 num. 45, Legge 21/12/1978 num. 843 art. 19 com. 1 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)