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Sez. L, Sentenza n. 8527 del 08/04/2009 (Rv. 608066 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE | Oggetto di eccezione in senso proprio - Esclusione - Rilievo d'ufficio in base ai fatti ritualmente introdotti nel processo - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608066-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE

La novazione non forma oggetto di un'eccezione in senso proprio, come si deduce dalla nozione e dalla disciplina quali delineate negli artt. 1230 - 1235 cod. civ., poste a raffronto con l'espressa previsione della non rilevabilità d'ufficio della compensazione (art. 1242 cod. civ.), e quindi il giudice può rilevare d'ufficio il fatto corrispondente, ove ritualmente introdotto nel processo. (Nella specie, la S.C., verificato, dalla sentenza impugnata e dai contenuti del motivo di ricorso, che gli elementi costitutivi della fattispecie novativa non erano stati ritualmente allegati e sottoposti all'accertamento del giudice, ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che, accertata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con il socio di una cooperativa, pacificamente non impedito dallo statuto della società, aveva escluso che detto rapporto dovesse ritenersi estinto per effetto della costituzione del rapporto sociale, stante l'ammissibile coesistenza dei due rapporti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)