Sez. 1, Sentenza n. 1520 del 27/02/1996 (Rv. 496041 - 01)
Tributi (in generale) - Condono fiscale | Condono fiscale di cui al D.L. n. 429 del 1982 - Pendenza di un giudizio tributario - Sopravvenienza delle condizioni per la dichiarazione di estinzione - Nel corso del giudizio di merito avverso davanti alla Corte di Cassazione - Diverse conseguenze.
Tributi (in generale) - Condono fiscale
L'estinzione del giudizio tributario sulla base del D.L. n. 429 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 516 del 1982, è pronunciata dal giudice innanzi al quale si verifichino le condizioni per emettere la relativa pronuncia. Ne consegue che la Corte di Cassazione deve dichiarare, anche d'ufficio, l'estinzione qualora tali condizioni si verifichino in sede di legittimità; mentre qualora l'estinzione si sia verificata in sede di merito, ove la stessa non sia stata pronunciata, e tale vizio della sentenza sia denunciato con il ricorso per cassazione, il giudice di legittimità, in accoglimento del ricorso, deve cassare senza rinvio la decisione impugnata e dichiarare l'estinzione del giudizio
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 16 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)