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Sez. 1, Sentenza n. 10875 del 01/10/1999 (Rv. 530402 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono ex art. 8 D.L. n. 83/91 - Sopravvenienza nel corso del giudizio - Commissione Tributaria - Poteri - Comunicazione ex art. 8, quarto comma, D.L. n. 83/91 - Rilevanza - Esclusione - Estinzione del giudizio - Omessa pronuncia - Corte di Cassazione - Poteri.
Stato
decisa il 1999-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530402-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di definizione del contenzioso tributario, la commissione tributaria presso cui pende la controversia non è vincolata in alcun modo alla comunicazione dell'ufficio di cui all'art. 8, comma quarto, del D.L. 16 marzo 1991 n. 83, conv. in legge 15 maggio 1991 n. 154, che costituisce solo un'informativa sulla situazione, ma deve accertare autonomamente se l'infrazione, per cui è controversia, sia compresa tra le ipotesi che la legge di condono ha dichiarato sanate o sanabili previa regolarizzazione della posizione tributaria e, in caso positivo, se la regolarizzazione sia avvenuta, trattandosi di benefici accordati direttamente dalla legge in presenza di determinati presupposti. Nel caso in cui l'estinzione del giudizio si sia verificata in sede di merito e non sia stata pronunciata, la corte di cassazione deve cassare senza rinvio la decisione impugnata e dichiarare l'estinzione del giudizio, allorquando il vizio della sentenza di appello sia stato denunciato con apposito motivo di ricorso.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 16/03/1991 num. 83 art. 8 CORTE COST., Legge 15/05/1991 num. 154 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)